Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 14461 del 23 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), cosģ da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito.

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