(massima n. 1)
La misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis cod. proc. civ., applicata per garantire l'adempimento spontaneo di un ordine giudiziale, può assolvere differenti funzioni, sanzionatorie o risarcitorie, in base alla motivazione del provvedimento che la dispone. La sospensione della provvisoria esecutività della sentenza non elimina la necessità di pagamento della pena pecuniaria nel caso in cui la condanna abbia un prevalente carattere afflittivo o risarcitorio, deciso definitivamente con il passaggio in giudicato della sentenza.