Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11340 del 30 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei casi di impossibilitą sopravvenuta della prestazione, il giudicato che accerta tale impossibilitą prevale sulla misura coercitiva ex art. 614-bis cod. proc. civ., determinando l'inefficacia del titolo esecutivo che applica la sanzione pecuniaria per il ritardo nell'adempimento.

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