(massima n. 1)
L'adozione della misura coercitiva indiretta prevista dall'art. 614-bis c.p.c. presuppone necessariamente l'esistenza di una statuizione di condanna cui la misura stessa può accedere come funzione coercitiva accessoria. In assenza di tale statuizione - e laddove la pronuncia azionata abbia mero contenuto dichiarativo - la domanda di astreinte è inammissibile.