(massima n. 1)
Un'ordinanza resa ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. in sede di attuazione di un provvedimento cautelare non ha l'effetto di caducare il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza da attuare emanata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e contenente condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 614-bis c.p.c. L'ordinanza di attuazione rileva solo ai fini di quella attuazione e non possiede efficacia di giudicato.