(massima n. 1)
L'attuazione coattiva dell'ingiunzione, contenuta nel decreto di trasferimento, al debitore o al custode di rilasciare all'aggiudicatario l'immobile espropriato va svolta nelle forme dell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., senza che rilevi la presenza di ostacoli materiali impeditivi dell'accesso all'immobile, trattandosi di "difficoltą" superabili mediante l'adozione dei provvedimenti temporanei previsti dall'art. 610 c.p.c..