(massima n. 1)
Nel processo esecutivo, se l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione č sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020, l'udienza ex art. 596 c.p.c. deve intendersi comunque regolarmente tenuta dinanzi al giudice dell'esecuzione, benché in forma "cartolarizzata". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice dell'esecuzione che, dopo aver fissato l'udienza ex art. 596 c.p.c., in presenza, aveva fissato un termine successivo per l'approvazione anche da parte del debitore esecutato, considerando poi tempestivo l'intervento del creditore, spiegato dopo il detto termine).