Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3634 del 3 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il lavoratore che, in conseguenza del fatto illecito del terzo, subisca lesioni alla persona non ha diritto, per il periodo di invaliditā temporanea, al risarcimento del danno, se abbia continuato a percepire la precedente retribuzione e non provi d'aver dovuto rinunziare a straordinari o trasferte, con perdita dei relativi compensi, ovvero d'aver subito, per la forzata assenza dal lavoro, un pregiudizio negli sviluppi della carriera, ovvero ancora d'essere stato costretto ad accettare un anticipato collocamento a riposo.

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