(massima n. 1)
Le contestazioni relative alle difficoltą pratiche incontrate dal professionista delegato alle operazioni di vendita devono essere risolte attraverso il rimedio previsto dall'art. 591-ter c.p.c., ma quando si tratta di veri e propri vizi degli atti compiuti o della loro validitą, si deve procedere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., previa verifica giudiziale.