(massima n. 1)
In tema di liquidazione fallimentare compiuta nel regime anteriore alla riforma del 2005-2007, la vendita a offerta privata consentita per i beni mobili dall'art. 106, comma 1, l.fall. (nel testo ratione temporis vigente), implicava l'assimilabilità della posizione dell'offerente, a seguito dell'accettazione del curatore a ciò autorizzato dal giudice delegato, a quella dell'aggiudicatario, con la conseguenza che, a fronte del mancato pagamento del prezzo, poteva trovare applicazione l'art. 587, ult. comma, c.p.c., derivandone l'obbligo dell'aggiudicatario inadempiente a corrispondere alla curatela l'eventuale differenza fra il minor prezzo conseguito in esito al rinnovato incanto e quello dell'aggiudicazione inadempiuta.