Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6413 del 18 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento esecutivo immobiliare, la mera interlocuzione con il professionista delegato alla vendita, mediante richiesta circa la "possibilità" di revocare l'aggiudicazione in ragione dell'emersione di un contratto di locazione opponibile sull'immobile aggiudicato, non integra né una formale istanza di revoca dell'aggiudicazione, che deve essere rivolta al giudice dell'esecuzione, unico titolare del potere decisorio, né un atto idoneo a generare affidamento incolpevole sull'impossibilità di ottenere tale revoca; ne consegue che, in difetto di tempestiva istanza al giudice, resta fermo il carattere perentorio del termine per il versamento del saldo prezzo e l'inadempimento dell'aggiudicatario comporta la perdita automatica della cauzione ai sensi dell'art. 587 c.p.c., senza margini di discrezionalità giudiziale.

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