Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 30226 del 16 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo tributario, tutte le notificazioni dopo la costituzione in giudizio devono essere effettuate presso il procuratore costituito; in caso di trasferimento del difensore, il notificante deve compiere le necessarie ricerche per determinare il nuovo domicilio del procuratore (artt. 170 e 330, primo comma, c.p.c.).

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