(massima n. 1)
Nel processo tributario, tutte le notificazioni dopo la costituzione in giudizio devono essere effettuate presso il procuratore costituito; in caso di trasferimento del difensore, il notificante deve compiere le necessarie ricerche per determinare il nuovo domicilio del procuratore (artt. 170 e 330, primo comma, c.p.c.).