Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 24376 del 2 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo tributario, l'elezione di domicilio può essere effettuata presso qualsiasi soggetto, di modo che - prevalendo l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui, ove manchi l'elezione di domicilio, le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte) sulla norma generale di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c. - la stessa, ove effettuata presso il difensore, non viene meno con l'estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall'albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri e i doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall'atto di elezione.

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