(massima n. 1)
L'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, e successive modifiche, nel disporre che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l'invaliditą civile, la cecitą civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilitą devono essere notificati all'INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'ente tutte le capacitą connesse alla qualitą di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170, comma 3, c.p.c., ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c.