Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25453 del 16 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di differimento d'ufficio dell'udienza di comparizione, operato in blocco per tutte le cause, non č valido ai fini della costituzione tempestiva dei convenuti, ove non espressamente motivato e non menzionato quale rinvio ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c.

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