(massima n. 1)
La costituzione tardiva del convenuto rispetto alla data della prima udienza indicata nell'atto di citazione non può essere sanata dal decreto di differimento dell'udienza emesso dal giudice ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. pro tempore, né considerata tempestiva in relazione alla nuova data dell'udienza stessa.