Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3445 del 6 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il differimento d'ufficio o per iniziativa del giudice designato previsto dall'art. 168-bis c.p.c. č regola estendibile anche al giudizio d'appello ex art. 359 c.p.c. e suscettibile di escludere che l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione possa essere anticipata. Pertanto, qualora, in violazione della regola in parola, venga comunque disposta l'anticipazione d'ufficio dell'udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori delle parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullitā insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/03/2019)

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