Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3961 del 21 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sé (danno-evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno.

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