Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 577 del 10 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., anche se priva di effetti traslativi o costitutivi del credito, rientra tra i provvedimenti giudiziari assoggettati a imposta proporzionale ai sensi degli artt. 37 e 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto equiparata ai provvedimenti di definizione del giudizio che comportano il trasferimento coattivo di un credito.

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