(massima n. 1)
In tema di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., anche se priva di effetti traslativi o costitutivi del credito, rientra tra i provvedimenti giudiziari assoggettati a imposta proporzionale ai sensi degli artt. 37 e 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto equiparata ai provvedimenti di definizione del giudizio che comportano il trasferimento coattivo di un credito.