(massima n. 1)
In materia di espropriazione forzata, l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., emessa a conclusione di un procedimento esecutivo presso terzi, trasferisce al creditore-assegnatario la situazione giuridica di credito nei confronti del terzo pignorato e determina in capo a quest'ultimo l'obbligo di pagamento diretto al creditore assegnatario.