(massima n. 1)
In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace secondo l'art. 44 L. Fall. se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento. Questa inefficacia tutela il principio della par condicio creditorum, violato da qualsiasi atto estintivo di un debito riferibile al fallito, effettuato con suo denaro o in suo luogo. Pertanto, l'azione per far valere tale inefficacia può essere esercitata solo nei confronti dell'accipiens, ossia del creditore che ha ricevuto il pagamento, e non nei confronti del terzo debitore.