(massima n. 1)
La previsione dell'imposta di registro in misura proporzionale sull'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., in quanto imposta d'atto correlata agli effetti giuridici del provvedimento, non integra violazione degli artt. 23 e 53 Cost., né determina una duplicazione d'imposta, poiché l'atto di assegnazione ha contenuto e base imponibile autonomi rispetto al titolo esecutivo presupposto.