(massima n. 1)
Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze gią maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno.