(massima n. 1)
La dichiarazione positiva effettuata dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c. vincola il giudice dell'esecuzione che non può disporre l'assegnazione di un credito superiore a quello dichiarato. L'ordinanza di assegnazione che ecceda tale ammontare è illegittima e può essere impugnata dal terzo pignorato, senza necessità di avviare il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.