Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15108 del 6 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione positiva effettuata dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c. vincola il giudice dell'esecuzione che non può disporre l'assegnazione di un credito superiore a quello dichiarato. L'ordinanza di assegnazione che ecceda tale ammontare è illegittima e può essere impugnata dal terzo pignorato, senza necessità di avviare il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.