(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito č resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensė da quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.