Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 24670 del 6 settembre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, non estendendosi a quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento.

(massima n. 2)

Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.

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