(massima n. 1)
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato può far valere l'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, purché abbia revocato o rettificato la suddetta dichiarazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato che, dopo aver reso una dichiarazione parzialmente positiva in relazione a un credito derivante da un contratto preliminare di compravendita, l'aveva rettificata in termini totalmente negativi, prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta risoluzione dello stesso per recesso ex art. 1385 c.c.).