(massima n. 1)
L'art. 545 cod. proc. civ. costituisce espressione di una regola generale che deve trovare applicazione anche con riferimento all'esecuzione derivante dal sequestro preventivo, in ragione della sua diretta discendenza da principi di ordine costituzionale. Con necessitą di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di sequestro preventivo finalizzate alla confisca, volta ad assicurare l'operativitą, anche in tali casi, dei medesimi limiti di sequestrabilitą e pignorabilitą di cui all'art. 545 cit., sebbene (a differenza dell'art. 316 cod. proc. pen. in tema di sequestro conservativo) non richiamati espressamente, in quanto idonei a garantire al lavoratore un minimo vitale per le sue esigenze primarie.