Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3567 del 8 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ogni questione sulla modifica dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione deve essere azionata nell'apposito procedimento per modifica delle condizioni di separazione e che laddove, a fronte dell'inadempienza del terzo, il creditore agisca in sede esecutiva, potrą operare il disposto dell'art. 545 c.p.c., come disciplina dettata per i crediti impignorabili.

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