(massima n. 1)
Ogni questione sulla modifica dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione deve essere azionata nell'apposito procedimento per modifica delle condizioni di separazione e che laddove, a fronte dell'inadempienza del terzo, il creditore agisca in sede esecutiva, potrą operare il disposto dell'art. 545 c.p.c., come disciplina dettata per i crediti impignorabili.