Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35868 del 10 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545, comma 3, cod. proc. civ. operano, in ragione del proprio fondamento costituzionale, in ogni fase del procedimento cautelare reale, anche quella dell'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca, e la verifica della loro osservanza non può essere differita alle fasi successive del processo, tanto meno alla fase esecutiva.

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