(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, i limiti di impignorabilitą di cui all'art. 545, comma 3, cod. proc. civ., applicabili in ogni fase del procedimento anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, riguardano il solo indagato cui siano state sequestrate le somme di denaro, che delle stesse č l'effettivo "dominus", non valendo, invece, nei confronti dei terzi estranei al reato, che, ove dimostrino la titolaritą delle somme ablate, possono vantare il diritto alla loro integrale restituzione.