Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17894 del 11 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari reali, i limiti di impignorabilitą di cui all'art. 545, comma 3, cod. proc. civ., applicabili in ogni fase del procedimento anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, riguardano il solo indagato cui siano state sequestrate le somme di denaro, che delle stesse č l'effettivo "dominus", non valendo, invece, nei confronti dei terzi estranei al reato, che, ove dimostrino la titolaritą delle somme ablate, possono vantare il diritto alla loro integrale restituzione.

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