Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17940 del 26 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, i limiti di impignorabilitą delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario, pensione o indennitą che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 c.p.c., si applicano anche quando tali somme costituiscano il profitto del reato (nella specie, indennitą di accompagnamento per invaliditą civile ritenuta provento di truffa ai danni dell'INPS), dovendosi comunque garantire il "minimo vitale" della persona, in ossequio ai principi costituzionali di tutela della dignitą umana e di proporzionalitą della misura cautelare reale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.