(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, i limiti di impignorabilitą delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario, pensione o indennitą che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 c.p.c., si applicano anche quando tali somme costituiscano il profitto del reato (nella specie, indennitą di accompagnamento per invaliditą civile ritenuta provento di truffa ai danni dell'INPS), dovendosi comunque garantire il "minimo vitale" della persona, in ossequio ai principi costituzionali di tutela della dignitą umana e di proporzionalitą della misura cautelare reale.