Cassazione civile Sez. III sentenza n. 28513 del 27 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non č suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformitā mancanti. (Principio affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c.). (Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.)

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