(massima n. 1)
Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali č incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che č, di per sé, fonte di responsabilitā della P.A. obbligata, senza necessitā per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto.