Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 24053 del 28 agosto 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali č incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che č, di per sé, fonte di responsabilitā della P.A. obbligata, senza necessitā per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto.

(massima n. 2)

In tema di esecuzioni per rilascio di immobili occupati senza titolo, l'Ufficiale Giudiziario ha il potere riconosciuto dal combinato disposto di cui agli artt. 608 e 513 c.p.c. di richiedere in ausilio la Forza pubblica. L'autoritā di polizia deve limitarsi a prestare i mezzi per l'attuazione in concreto del provvedimento giurisdizionale, senza valutare la discrezionalitā di eseguire o meno il provvedimento.

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