(massima n. 1)
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusivitą alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) č configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non č realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c.