Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23482 del 1 agosto 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'art. 511 c.p.c., deve essere proposta prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c. ovvero, per i processi iniziati dopo il 28 febbraio 2023, prima dell'inizio dell'audizione delle parti innanzi il professionista delegato per la discussione sul progetto di distribuzione.

(massima n. 2)

In tema di espropriazione forzata, in caso di plurime domande di sostituzione validamente formulate ex art. 511 c.p.c., il concorso dei creditori subcollocati sulle somme da attribuire in sede di distribuzione al creditore sostituito č regolato secondo la graduazione determinata dalle cause legittime di prelazione e dai privilegi vantati dai creditori su dette somme spettanti nei confronti del creditore sostituito, oppure, in caso di insussistenza di titoli di preferenza o di crediti di pari grado, mediante ripartizione proporzionale di esse tra tutti i subcollocati.

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