Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6509 del 19 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo esecutivo immobiliare, l'intervento del creditore fondato su credito risultante da scritture contabili ex art. 499, comma 1, c.p.c., corredato dall'estratto autentico notarile di cui al comma 2, integra un intervento non titolato: la sussistenza e l'ammontare del credito sono oggetto del subprocedimento di verifica ex art. 499 c.p.c., nel quale il debitore può riconoscere o disconoscere la pretesa; in caso di disconoscimento, il creditore ha diritto esclusivamente all'accantonamento delle somme ai sensi dell'ultimo comma della norma, condizionato alla tempestiva instaurazione del giudizio volto al conseguimento del titolo esecutivo.

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