Cassazione civile Sez. III sentenza n. 35365 del 18 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non gią con l'opposizione agli atti esecutivi.

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