(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c. da parte di altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilitą del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore.