Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8427 del 31 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione forzata, l'ordinanza di vendita, quale lex specialis del successivo subprocedimento, deve essere rigorosamente osservata, in quanto decisiva per le determinazioni degli offerenti e finalizzata a mantenere la parità delle condizioni tra i partecipanti alla gara ed a tutelare il loro affidamento, pena l'invalidità dei conseguenti atti esecutivi; essa, peraltro, può essere modificata o revocata dal giudice dell'esecuzione, purché ciò avvenga prima dell'esperimento di vendita e per ragioni oggettive, dandone pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza secondo cui le marginali modifiche apportate dal g.e. all'ordinanza di vendita, incidendo soltanto sul presupposto per l'innalzamento della cauzione, eventualità già prevista nell'atto, non imponevano una nuova integrale pubblicizzazione dell'ordinanza come modificata).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.