(massima n. 1)
In caso di interventi nel processo esecutivo fondati su un atto o un provvedimento che abbia i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e costituisca, quindi, titolo esecutivo in senso cd. sostanziale, laddove al momento dell'intervento non sia stata prodotta la copia del titolo stesso spedita in forma esecutiva, cioč l'originale del titolo esecutivo in senso cd. formale, esso dovrą essere prodotto nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato da quest'ultimo a tanto autorizzato) ai fini del regolare svolgimento delle attivitą distributive e, comunque, non oltre il momento in cui venga approvato definitivamente il progetto di riparto.