Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9060 del 6 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

È perfezionato e costituisce titolo esecutivo soltanto laddove la somma erogata dal mutuante sia tecnicamente o giuridicamente messa a disposizione del mutuatario, anche se vincolata e destinata a svincolamento al verificarsi di determinate condizioni. Il mutuo cauzionato con un deposito presso la stessa banca mutuante può costituire titolo esecutivo senza necessità di ulteriore atto formale attestante l'effettivo svincolo della somma.

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