(massima n. 1)
Gli obblighi di fare possono essere eseguiti in via di coercizione diretta soltanto se fungibili, ossia quando la prestazione può essere eseguita da terzi senza la cooperazione del debitore. Sussiste la possibilità materiale o giuridica di eseguire il titolo esecutivo ogniqualvolta l'organo esecutivo è in condizioni di attuare il comportamento imposto al debitore, prescindendo dalla sua volontà.