(massima n. 1)
È valido e costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo solutorio che si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata, seppur non consegnata materialmente, viene posta nella disponibilità giuridica del mutuatario attraverso l'accredito su conto corrente. La destinazione immediata delle somme a ripianare precedenti esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante non infirma la validità del contratto né modifica la natura dell'obbligazione di restituzione.