(massima n. 1)
La misura di coercizione indiretta nella materia della famiglia, ex art. 614 bis c.p.c., ha (aveva in considerazione della Riforma operata con il D.lgs. 149/2022 e l'introduzione del nuovo art. 473 bis.39 per i nuovi giudizi) un ambito di applicazione relativo a tutti i provvedimenti che attengono ai profili della responsabilità genitoriale e al minore (affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) e al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, mentre non può applicarsi alla violazione delle statuizioni economiche che godono già di loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento.