(massima n. 1)
Nella materia di famiglia, le misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., nel sistema previgente all'introduzione del nuovo art. 473 bis.39 c.p.c., si applicano a tutti i provvedimenti relativi alla responsabilitą genitoriale e al minore (affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) ed all'assegnazione della casa coniugale, mentre non possono trovare applicazione con riferimento alla violazione delle statuizioni economiche, che godono gią di un loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento.