(massima n. 1)
La Corte d'Appello, qualora riscontri una nullità dell'atto introduttivo per carenza nell'editio actionis, può ammettere l'integrazione della domanda in appello per ovviare al vizio procedurale originario, alla luce del principio di sanatoria sancito dall'art. 164 c.p.c. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Questa integrazione non è considerata violazione del divieto dei nova ex art. 345 c.p.c., purché il vizio sia rilevato nel giudizio di secondo grado.