(massima n. 1)
In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilitą del ricorso, dovendosi escludere la possibilitą di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilitą dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullitą, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.