(massima n. 1)
La Corte ha chiarito che la specificazione dei motivi di impugnazione fatta a seguito di una nullitā del primo atto di citazione in appello č valida se la nullitā stessa č soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 164, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. Il principio secondo cui l'appello diviene inammissibile per mancata specificazione dei motivi non č pertinente laddove la nullitā sia superata secondo i meccanismi di sanatoria.