Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16126 del 16 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte ha chiarito che la specificazione dei motivi di impugnazione fatta a seguito di una nullitā del primo atto di citazione in appello č valida se la nullitā stessa č soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 164, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. Il principio secondo cui l'appello diviene inammissibile per mancata specificazione dei motivi non č pertinente laddove la nullitā sia superata secondo i meccanismi di sanatoria.

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