(massima n. 1)
La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolaritą del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, indipendentemente dalla titolaritą effettiva del rapporto controverso. La titolaritą passiva deve essere verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda e al rapporto in essa istituito tra il convenuto e la fattispecie dedotta quale causa petendi. Errori formali nella denominazione del convenuto, se ovviati mediante corretta notificazione, sono sanabili ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c., anche nel rito del lavoro.